Unibo Magazine

Per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore associato ed ordinario già bandite, non è più necessario il parere del CUN. La novità nelle procedure di reclutamento dei docenti e ricercatori universitari è stata introdotta con la Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006. In essa l’art. 23 del Decreto legge 223/2006 abroga l'art 14, comma 4 del D.Lgs 164/ 2006.

L’art. 2, comma 4, della legge n. 18 del 16 gennaio 2006 sul Riordino del Consiglio universitario nazionale così recitava: "Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l’università approva o non approva gli atti, motivando l’eventuale difformità dal parere stesso".

L’applicazione del suddetto comma era stata specificata con l’art. 14, comma 4, del Decreto legislativo n. 164 del 6 aprile 2006 sul Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari. "L’art. 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, - recitava il decreto – si applica alle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonché a quelle per posti di professore ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge 4 novembre 2005, n. 230, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Tale articolo è ora stato abrogato. Questo il testo nella gazzetta del 4 luglio: "Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari, associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, è abrogato".